SINTESI LEGGE REGIONALE 17-Luglio-2001
Modificata dalla L.R. 22/2009
"Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei"
- La raccolta dei funghi potrà essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età munite di abilitazione.
- L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dalla Provincia di Ancona ai soggetti la cui residenza ricade nei Comuni del territorio di competenza, esclusi quelli rientranti nella Comunità Montana Esino-Frasassi.
- Il rilascio del tesserino è subordinato alla partecipazione a corsi formativi (senza esame finale con almeno 18 ore di presenza) che la Provincia di Ancona provvede ad organizzare sul territorio. E' previsto l'obbligo di versamento della tariffa annuale (€ 20,00) del permesso di raccolta ai fini del rilascio del tesserino.
- L'esercizio della raccolta dei funghi è subordinato al versamento di seguenti importi:
- Residenti nelle Marche: € 40,00 quota biennale; € 20,00 quota annuale;
- Non Residenti nella Regione Marche: (debbono essere in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della L. 352/93) € 60,00 quota annuale; € 30,00 quota semestrale
- Gli importi sono ridotti del 50% per i minori di 18 anni in possesso di abilitazione.
Il versamento va effettuato alla Provincia di Ancona dai soggetti la cui residenza ricade nei Comuni del territorio di competenza, esclusi quelli rientranti nella Comunità Montana Esino-Frasassi sul Conto Corrente Postale n . 14742605 , intestato a "Amministrazione Provincia di Ancona - Servizio Funghi- Servizio Tesoreria " oppure con pagamento telematico sul codice IBAN: IT 20 E 06055 02600 000000004015.
Nello spazio destinato alla causale del bollettino di versamento, dovrà essere indicato "Permesso raccolta funghi epigei spontanei".
E' consentita la raccolta di max 3 kg. di funghi fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a 4 kg. per i soggetti autorizzati alla commercializzazione. Non c'è limitazione di peso per la raccolta dei lignicoli; i carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione delle specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e areati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.E' permessa la raccolta ai minori di 14 anni, purchè accompagnati da persona abilitata, i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
E' vietata la raccolta di esemplari appartenenti ai generi Boletus, Calocybe e Agaricus aventi il diametro del cappello inferiore a 4 centimetri. E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.
PREVENZIONE E RISCHI.
(Controllo sanitario)
Presso ogni Azienda Sanitaria locale, all’interno del Dipartimento di Prevenzione, è istituito l’ Ispettorato Micologico con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione.
L’Ispettorato Micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l’individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.
SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Coloro che nella raccolta non osservino le norme di legge sono soggetti, oltre che alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa, graduata sulla base della gravità dell’infrazione effettuata, compresa, per i raccoglitori a scopo amatoriale, fra il limite minimo di Euro 77,47 ed il limite massimo di Euro 258,23.
Per casi di particolare gravità, la sanzione del ritiro del tesserino per un periodo da sei mesi a tre anni.